San Marino riconosce matrimonio civile, matrimonio religioso con effetti civili, unioni civili e alcune convivenze di lunga durata. La Legge n.129/2022 definisce ampiamente la famiglia e vi include coniugi, partner di unione civile, conviventi di fatto, parenti e affini fino al terzo grado e genitori affidatari o adottivi; non è sempre necessario che le persone interessate vivano insieme. Una convivenza more uxorio di almeno 15 anni può inoltre avere rilievo per determinate conseguenze successive alla separazione. L’Ufficio di Stato Civile gestisce pubblicazioni matrimoniali e registrazione delle unioni civili. Di norma la coppia presenta personalmente la richiesta di pubblicazioni circa 30 giorni prima della cerimonia. Le pubblicazioni restano esposte per almeno otto giorni. La tariffa delle pubblicazioni è di €50. Cittadini e residenti sono esenti dalla tariffa dell’Ufficio di Stato Civile per la cerimonia; gli stranieri pagano €300. Le sedi speciali possono comportare altri €100–€800 secondo il tariffario applicabile. Il matrimonio sotto i 18 anni è generalmente escluso. Un’eccezione dai 16 anni richiede motivi molto seri, una decisione del Commissario della Legge in funzione di Giudice Tutelare e una valutazione della maturità psicologica. Con atto notarile, i coniugi possono scegliere comunione o separazione dei beni, depositando l’accordo all’Ufficio di Stato Civile. L’unione civile si registra davanti all’Ufficiale di Stato Civile con due testimoni. Può essere sciolta congiuntamente davanti a tale ufficiale; lo scioglimento unilaterale segue la normale procedura giudiziaria di separazione. La nascita va normalmente dichiarata all’Ufficiale di Stato Civile entro dieci giorni. La dichiarazione tardiva viene trasmessa al Tribunale. Per genitori sposati possono dichiarare la nascita un genitore, entrambi i genitori, un rappresentante autorizzato o l’operatore che ha assistito al parto. Se i genitori non sono sposati, entrambi possono riconoscere congiuntamente il figlio; la madre può registrarlo senza indicare il padre; il padre può agire da solo solo se la madre non desidera essere nominata. Il figlio può ricevere il cognome del padre, della madre o entrambi nell’ordine scelto, fino a un massimo di due elementi. La prima scelta del cognome vincola i figli comuni successivi. In genere i genitori esercitano congiuntamente la potestà genitoriale fino alla maggiore età del figlio o alla sua emancipazione. Lo rappresentano e amministrano congiuntamente i suoi beni. Un regime speciale di amministrazione dei beni richiede l’autorizzazione del Commissario della Legge. Se i genitori non concordano su una questione importante, decide il Commissario della Legge e il minore di almeno 14 anni viene ascoltato. A un figlio di almeno 16 anni può essere richiesto di contribuire al sostentamento familiare. I figli hanno inoltre il dovere permanente di fornire sostegno morale e materiale a genitori o altri ascendenti in stato di bisogno. L’ISS offre sostegno durante gravidanza, dopo il parto e nella genitorialità tramite UOS Salute Donna e Servizio di Accoglienza, Consulenza ed Assistenza per la Maternità Consapevole. La consulenza su gravidanza, puerperio, adolescenza, contraccezione e salute sessuale è gratuita; l’ambulatorio giovani serve persone fino a 20 anni. L’interruzione di gravidanza ai sensi della Legge n.127/2022 è gratuita tramite l’ISS; per una minorenne serve il Giudice Tutelare. La lavoratrice deve comunicare la gravidanza al datore di lavoro entro la dodicesima settimana. Il congedo di maternità standard comprende 30 giorni prima e 60 dopo il parto; in caso di rischi per la salute può iniziare prima, fino a 60 giorni prima. Il congedo per gravidanza e puerperio può durare fino a 150 giorni. Una lavoratrice autonoma con grave rischio in gravidanza può ricevere il 100% del reddito medio dei tre anni precedenti, fino a sette mesi dopo il parto. Il padre può usufruire di dieci giorni retribuiti al 100% entro cinque mesi dalla nascita, consecutivi o separati. Il congedo parentale può estendersi fino al compimento dei 18 mesi del figlio, o dei 24 mesi in caso di parto plurimo, e i genitori possono alternarsi. In genere l’indennità è il 40% del reddito netto fino al dodicesimo mese e il 20% per il periodo restante fino ai 18 mesi se non si utilizza un asilo nido; per parti plurimi le aliquote sono 60% e 30%. Il padre può usufruire di ulteriori due mesi entro il terzo anno del figlio senza retribuzione o, ove applicabile, con indennità del 20%. Il lavoratore ha diritto a rientrare nella stessa posizione o in una equivalente ed è protetto dal licenziamento connesso a questi diritti. Adozione e affidamento seguono procedure diverse. Per l’adozione nazionale, il Commissario della Legge e il Servizio Minori valutano abbandono o assenza di adeguate cure genitoriali, adottano se necessario misure temporanee di protezione e, dopo il parere del Servizio Minori, determinano lo stato di adottabilità. L’adozione internazionale è coordinata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, autorità centrale sammarinese, e dall’Ufficio per le adozioni internazionali. La procedura può basarsi sulla Convenzione dell’Aia, su accordi bilaterali e su enti autorizzati; gli elenchi aggiornati degli enti autorizzati erano disponibili per il 2024 e il 2025. Le fonti esaminate non stabiliscono tariffe standard o tempi di procedura affidabili. L’affidamento familiare colloca temporaneamente un minore presso una famiglia o una persona valutata idonea e non conduce automaticamente all’adozione. L’UOS Tutela Minori tiene un registro di affidatari idonei per minori vittime di violenza o privi di un ambiente familiare adeguato; l’ISS può versare un contributo secondo tabelle oggettive. Una separazione consensuale produce effetti solo dopo l’omologazione del Commissario della Legge. La decisione disciplina interesse del minore, cure, contatti, istruzione e mantenimento. Il tribunale valuta reddito, beni e cure effettivamente prestate. Può assegnare preferenzialmente la casa familiare al coniuge che presta le cure o a quello economicamente più debole, modificare gli accordi quando cambiano le circostanze e disporre garanzie, pagamento diretto da parte di terzi o pignoramento in caso di mancato mantenimento. Il coniuge separato economicamente più debole può chiedere mantenimento e, in determinate circostanze, assegni di assistenza. Il divorzio o scioglimento del matrimonio è possibile dopo almeno due anni di separazione ininterrotta o per altri motivi previsti dalla legge. Dopo il divorzio può restare dovuto un assegno periodico; gli obblighi verso i figli continuano anche dopo nuove nozze. La violenza in famiglia può essere denunciata alle Forze dell’Ordine, che possono fornire protezione immediata. Se un minore vittima di violenza necessita di accoglienza protetta, il Giudice Tutelare deve esserne informato entro 24 ore. I servizi sociali ISS e l’UOS Tutela Minori assicurano reperibilità continuativa. Le segnalazioni possono coinvolgere l’Ufficio violenza di genere e contro minori della Gendarmeria, UOC Salute mentale e UOS Tutela Minori. La Legge n.140/2014 rafforza la protezione e le disposizioni penali relative a violenza e maltrattamento. Ai sensi della Legge n.129/2022, l’ISS distingue il sostegno alle competenze genitoriali e l’accesso diretto alle informazioni sui servizi dalle indagini sociali, dalla protezione dei minori e dal monitoraggio giudiziario. Per famiglie a basso reddito, lo Stato può coprire le spese di esperti disposte dal Giudice Tutelare se la famiglia soddisfa il requisito di reddito minimo. Al 12 settembre 2026 una proposta di ulteriore riforma della famiglia e delle nascite era ancora in attesa della seconda lettura e non va considerata legge vigente. Il Nido d’Infanzia accoglie bambini da circa tre mesi a tre anni. La Scuola dell’Infanzia inizia a tre anni ed è gratuita. Può essere data priorità nell’accesso al nido a orfani, minori abbandonati, bambini con disabilità, genitori soli senza sostegno familiare e famiglie con gravi difficoltà economiche, psicologiche o sociali. Le fonti disponibili non documentano pienamente tariffe attuali e tempi d’attesa. I diritti familiari sul lavoro comprendono 12 ore retribuite di visite prenatali per ciascun genitore, cinque ore annue non retribuite per le cure mediche di un figlio e cinque ore annue retribuite per incontri scolastici fino ai 18 anni del figlio. Un genitore può assentarsi senza retribuzione per tutta la durata della malattia di un figlio sotto i sei anni e per dieci giorni lavorativi l’anno per un figlio dai sei ai 14 anni; il limite può salire a 15 giorni per più figli. Il congedo per assistenza può coprire fino a quattro quinti delle ore settimanali contrattuali al mese, con retribuzione netta al 100% e certificazione CASI; in alcuni casi i genitori possono suddividerlo in parti uguali. Un congedo speciale per un figlio gravemente malato può durare fino a due anni; è retribuito solo se il reddito familiare medio annuo non supera €20.000, altrimenti può restare la tutela del posto senza retribuzione. Gravi motivi familiari possono giustificare fino a due anni di congedo non retribuito e frazionabile. Alle condizioni previste sono disponibili anche congedo annuale condiviso, lavoro a tempo parziale fino ai tre anni del figlio e lavoro a tempo parziale per tre anni dopo adozione o affidamento. Il datore di lavoro deve esaminare richieste motivate di flessibilità di dipendenti che assistono un minore sotto i 14 anni o un’altra persona bisognosa di cure. L’assistenza agli anziani è organizzata tramite UOC Assistenza Residenziale Anziani e servizi domiciliari ISS. In genere l’accesso residenziale parte dai 65 anni e richiede cittadinanza o almeno due anni di residenza, codice ISS attivo e valutazione BINA superiore a 290. La domanda va a UOCARA e può essere presentata dall’anziano, da un tutore o da un amministratore di sostegno; firmano la domanda il coniuge e tutti i figli. In genere le domande si presentano entro il giorno 10 del mese; seguono una valutazione multidisciplinare a domicilio e dei bisogni, normalmente conclusa entro la fine del mese. Posizione in lista d’attesa e scelta della struttura incidono sull’inserimento. L’assistenza domiciliare è fornita da Cure Primarie e Assistenza Domiciliare ISS. Le fonti esaminate non consentono di determinare in modo affidabile l’attuale quota a carico della persona. L’Ufficio di Stato Civile registra i decessi e gestisce polizia mortuaria e cimiteri. Le questioni ereditarie legate alla famiglia comprendono i diritti legali di figli e coniugi e quelli di coniugi separati o divorziati. Le questioni dettagliate di successione riguardano principalmente il diritto civile; il contesto familiare riguarda il passaggio di diritti e responsabilità dopo la morte.
Famiglia a San Marino
La vita familiare a San Marino comprende matrimonio, unione civile, convivenza, genitorialità, adozione, assistenza, separazione e sostegno alle famiglie. Il matrimonio civile e quello religioso possono avere effetti civili; le unioni civili sono disponibili per due adulti dello stesso sesso o di sesso diverso. Le principali responsabilità sono ripartite tra Ufficio di Stato Civile, tribunali, Segreteria di Stato, Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) e servizi sociali.
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