San Marino ha un mercato assicurativo formale con operatori locali ed esteri. Secondo un rapporto BCSM di marzo 2026, il mercato comprendeva 49 assicuratori autorizzati. Molti operano senza filiale locale e distribuiscono prodotti tramite intermediari assicurativi autorizzati. Anche gli assicuratori esteri possono prestare servizi senza aprire una sede locale; restano rilevanti autorizzazione e vigilanza del Paese d’origine. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM), attraverso la funzione di coordinamento della vigilanza, gestisce autorizzazioni, registri, informazione e controlli ispettivi, vigilanza sulla solvibilità e sulla condotta e sanzioni. Il Registro dei Soggetti Autorizzati elenca le imprese abilitate. Il Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi elenca intermediari autorizzati, inclusi agenti, broker e alcune società finanziarie. La presenza di un operatore in un registro estero non dimostra da sola che possa distribuire assicurazioni a San Marino. La tutela obbligatoria è amministrata principalmente dall’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), che non è un assicuratore privato. Le sue funzioni assicurative comprendono pensione di vecchiaia, invalidità, malattia, maternità, disoccupazione, assegni familiari, incapacità temporanea al lavoro e infortuni sul lavoro o malattie professionali. L’accesso dipende generalmente da condizione lavorativa o autonoma, iscrizione e pagamento dei contributi obbligatori. Aliquote contributive, requisiti di maturazione, carenze, eccezioni e prestazioni dipendono dalla normativa applicabile e da condizione e reddito della persona. I datori di lavoro devono predisporre la tutela obbligatoria per infortuni sul lavoro e malattie professionali ai sensi della Legge 7.2.1939 n. 2. Devono curare iscrizione, dichiarazione di salari e contributi e notificare all’ISS gli infortuni sul lavoro con il modulo richiesto entro due giorni dalla conoscenza. Un infortunio mortale va comunicato immediatamente. La segnalazione è supportata da documenti medici e informazioni del datore. Una polizza privata di responsabilità o infortuni può aggiungere protezione ma non sostituisce il sistema obbligatorio. L’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto, detta localmente RCA, è richiesta per i veicoli immatricolati o usati su strada ai sensi della Legge 31.5.1971 n. 21, come modificata, anche dalla Legge 18.3.2008 n. 48. Proprietario o utilizzatore deve mantenere copertura attiva e presentare le prove richieste per immatricolazione e circolazione. Massimali minimi, sanzioni e termini di notifica dipendono dalla legge vigente e dalla polizza. Copertura danni completa, furto, incendio e assistenza sono aggiunte contrattuali facoltative. Per viaggi transfrontalieri, verifica territorio della polizza, referente sinistri e prova internazionale di assicurazione. I prodotti privati possono coprire vita, rischi non vita, RCA, incendio, furto, altri danni ai beni, responsabilità personale, infortuni, malattia, abitazione, edifici, viaggi e invalidità. Non risulta un obbligo legale generale di avere assicurazione su contenuto o edificio, viaggi, salute privata, vita o invalidità privata. Un locatore, finanziatore o contratto può tuttavia imporre una copertura specifica: è un obbligo contrattuale, diverso da quello previsto generalmente dalla legge. Per assicurare un immobile, distingui l’interesse del proprietario sull’edificio, i beni dell’inquilino e la garanzia del finanziatore. Verifica bene assicurato, somme, regole di sottoassicurazione, franchigia, esclusioni, limiti e territorio. Una polizza familiare può comprendere incendio, danni da acqua, furto, eventi naturali o responsabilità familiare, ma la copertura effettiva dipende dal testo contrattuale. Polizze private di salute, infortuni, vita e invalidità integrano, non sostituiscono, la protezione ISS. Le polizze sanitarie possono prevedere carenze, questionari, esclusioni per patologie preesistenti, regole di rimborso, reti di fornitori e limiti per emergenze o cure all’estero. Per le polizze vita verifica beneficiari, durata, variazioni del premio, valore di riscatto e recesso. Un acquisto prudente inizia dalla definizione del rischio e dalla verifica dei registri BCSM. Conferma autorizzazione dell’assicuratore, status dell’intermediario, attività consentita, autorità di vigilanza del Paese d’origine e canale distributivo. Leggi il documento informativo del prodotto, quello per le polizze vita ove applicabile, le condizioni di polizza e il prospetto. Confronta premio, imposte, commissioni, remunerazione dell’intermediario, rate, massimali, franchigie, esclusioni, durata, pagamento, rinnovo e recesso. Fornisci informazioni complete e veritiere sul rischio. Conserva offerta, proposta accettata, polizza, attestazione di copertura e ricevute di pagamento. Un’offerta o rassicurazione verbale non attiva la copertura se l’assicuratore non ha accettato il rischio e non è iniziato il periodo effettivo della polizza. Il contraente deve pagare i premi e rispettare termini di notifica, collaborazione, prevenzione delle perdite e denuncia del sinistro previsti dalla polizza. Violazione, ritardo di pagamento o esclusione possono ridurre o annullare l’indennizzo. Dopo un sinistro avvisa senza indugio assicuratore o assistenza secondo le condizioni. Per un incidente stradale, registra dettagli di incidente e polizia, altre parti, fotografie, testimoni e documenti internazionali. Per perdite personali o materiali conserva fatture, cartelle mediche, perizie e prove di proprietà o danno. Non ammettere responsabilità né accettare una transazione prima di aver valutato copertura e conseguenze. L’assicuratore verifica copertura, causa, esclusioni e ammontare del danno e dovrebbe comunicare una decisione motivata per iscritto. Un reclamo inizia normalmente con assicuratore o intermediario tramite il canale indicato in polizza. La BCSM accetta reclami di clienti o associazioni di consumatori e segnalazioni riguardanti assicuratori e intermediari vigilati. La vigilanza BCSM non decide automaticamente un sinistro privato né ordina il pagamento. Possono inoltre rilevare procedure contrattuali di controversia, tribunali sammarinesi e, per servizi transfrontalieri, autorità e procedure di reclamo del Paese d’origine. Non risulta una filiale assicurativa comunale distinta a San Marino; ISS, tutela obbligatoria per infortuni, RCA e mercato privato vigilato da BCSM svolgono le funzioni pertinenti. Modificare o terminare una polizza dipende dal testo e dalla legge applicabile. Controlla preavviso, durata, rinnovo automatico, variazioni del premio, mancato pagamento e diritti speciali di recesso. Assicurati che la nuova copertura sia accettata e decorra prima di annullare quella esistente. Non lasciare mai scadere la RCA mentre il veicolo è soggetto all’obbligo. Nel passaggio confronta territorio, carenze, esclusioni, sinistri precedenti, classe o storico dei sinistri e trasferimento dei dati. Invia il recesso per iscritto e conserva prova di ricezione e conferma. I premi privati variano in base a rischio, massimali, franchigia, età, salute, veicolo, sinistri e territorio; i contributi ISS seguono regole obbligatorie basate su status e reddito.
Assicurazioni a San Marino
Le assicurazioni a San Marino combinano la tutela obbligatoria tramite l’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) con coperture private per veicoli, beni, responsabilità, salute, infortuni, vita, invalidità e viaggi. Il mercato è piccolo e transfrontaliero: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) vigila su assicuratori e intermediari autorizzati; molti assicuratori operano senza filiale locale tramite intermediari abilitati. La responsabilità civile auto (RCA) è obbligatoria per i veicoli usati su strada; la maggior parte delle altre coperture private dipende dalla polizza, dal finanziatore o dal locatore, non da un obbligo legale generale. La copertura inizia solo dopo accettazione e alla data di decorrenza della polizza, non con una semplice offerta o promessa verbale.
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