Il Dipartimento Economia e Finanze e il suo Ufficio Tributario amministrano le imposte nazionali di San Marino. San Marino usa l’euro, è fuori dall’Unione europea e coopera con l’Italia e l’UE in materia doganale e fiscale. Nel sistema applicabile non risulta un’autorità fiscale regionale o comunale distinta. Il calcolo dell’IGR varia in base alla residenza e alla fonte di reddito. In genere, una persona fisica residente dichiara il reddito mondiale e può ottenere un credito per le imposte pagate all’estero, limitato all’imposta sammarinese attribuibile a quel reddito. In genere un non residente è tassato sui redditi di fonte sammarinese, compresi quelli derivanti da terreni, fabbricati o altri beni a San Marino, da pagamenti dello Stato o di residenti, e dal lavoro svolto localmente o da una stabile organizzazione. Le aliquote personali dell’IGR sono progressive: 9% fino a EUR 10,000, 13% da EUR 10,000.01 a EUR 18,000, 17% da EUR 18,000.01 a EUR 28,000, 21% da EUR 28,000.01 a EUR 38,000, 25% da EUR 38,000.01 a EUR 50,000, 28% da EUR 50,000.01 a EUR 65,000, 31% da EUR 65,000.01 a EUR 80,000 e 35% oltre EUR 80,000. Gli scaglioni vengono adeguati automaticamente ogni due anni; il primo adeguamento è previsto per il 2028 e non può superare sei punti percentuali. Dal 2026 al 2030, i redditi da lavoro autonomo, attività professionale e attività d’impresa contemplati dalle disposizioni specifiche sono tassati al 18% anziché al 17%. I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili ai fini dell’accertamento personale. Anche le spese documentate e tracciabili, i pagamenti SMaC e le voci ammissibili ai sensi degli Allegati A e B della Legge 141/2025 possono incidere sul calcolo. Le persone residenti possono ottenere un credito d’imposta SMaC legato agli scaglioni di reddito, con massimali indicati di EUR 5,000, EUR 900 o EUR 10,000 secondo lo scaglione e le condizioni applicabili. Dal 2026 al 2029 viene introdotta gradualmente una nuova base di reddito catastale, rispettivamente nella misura del 100%, 75%, 50% e 25% della base transitoria pertinente. Le società determinano l’utile netto imponibile sottraendo dai ricavi d’impresa i costi attribuibili all’attività. Le perdite fiscali possono essere riportate senza limiti di tempo, ma in genere è possibile compensare al massimo il 70% dell’utile imponibile di un anno successivo. Le operazioni tra parti correlate sono valutate in base al valore normale; le agevolazioni dipendono dalle procedure previste dai trattati o dagli accordi reciproci. I limiti di deducibilità comprendono l’8% per la pubblicità, il 10% per l’elaborazione dei dati e le ricerche di mercato e il 5% per le spese di rappresentanza. Gli ammortamenti seguono l’Allegato D. Dal 2026 una nuova attività economica può avere diritto a una riduzione dell’IGR del 50% nei primi cinque periodi d’imposta, con un’aliquota effettiva del 9% quando si applica l’aliquota del 18%. Per accedere al beneficio può essere richiesto che nei 12 mesi precedenti non esistesse un’attività comparabile. Il primo canone di licenza può essere esente e la licenza annuale è di norma esente nei primi tre anni. Possono inoltre essere richieste una nuova costituzione societaria e almeno una persona dipendente a tempo pieno entro sei mesi, seguita da una seconda entro 24 mesi. L’imposta monofase è un’imposta indiretta sui beni importati e sui servizi collegati, normalmente pagata dall’impresa che li importa. L’aliquota standard è del 17%, con aliquote specifiche per prodotto, ad esempio del 2% o del 6%. I beni mobili strumentali possono essere soggetti all’1% senza rimborso; i veicoli per uso aziendale o privato possono essere soggetti all’8% entro i limiti indicati. Per i beni usati può applicarsi la metà dell’aliquota pertinente. La riesportazione può consentire un rimborso nei casi previsti, ma i beni strumentali e di consumo sono esclusi da tale trattamento. San Marino applica inoltre imposte speciali sui prodotti petroliferi e imposte distinte di registro, di bollo, complementari, immobiliari e patrimoniali secondo le rispettive norme. A pagamenti e redditi da investimento possono applicarsi aliquote speciali. I dividendi esteri possono essere assoggettati a un’aliquota opzionale netta alla fonte del 3%, le obbligazioni estere al 10%, gli interessi su conti esteri al 13% e altri interessi esteri al 10%. Determinati redditi di capitale sono tassati al 10% o al 13%, particolari obbligazioni all’11% e specifici redditi da banche, depositi e conti vincolati al 13%, al 6% o al 5%. Un servizio reso all’estero da un lavoratore autonomo e pagato a un non residente può comportare una ritenuta del 20%; l’uso o la locazione di determinati beni a un non residente può comportare una ritenuta del 10%. Le indennità di cessazione fino a EUR 5,000 sono tassate al 2.5%, mentre l’eccedenza è tassata al 5%; le pensioni integrative sono tassate al 5%. I residenti che possiedono attività estere presentano in genere la DAPEF, dichiarazione delle attività patrimoniali detenute all’estero, quando possiedono investimenti finanziari, beni o partecipazioni esteri diretti o indiretti. Il suo ambito può comprendere anche associazioni riconosciute, fondazioni, trust e rapporti fiduciari. L’IRAFE si applica alle persone fisiche residenti da oltre cinque anni consecutivi che non si avvalgono del regime speciale per i redditi esteri. È pari allo 0.20% delle attività finanziarie estere possedute al 31 dicembre quando il valore totale supera EUR 20,000. L’importo è autoliquidato tramite la DAPEF; un pagamento in eccesso dà diritto a una richiesta di rimborso oppure può essere compensato con SMaC. Le procedure fiscali utilizzano il portale PA/IGR e moduli quali IGRG per le certificazioni dei datori di lavoro, IGRL per le persone fisiche, IGRM per le società di lavoratori autonomi, IGRN per le società in comproprietà e IGRO per il sostituto d’imposta. Il contribuente può delegare gli adempimenti a un dipendente, a un commercialista o a un altro professionista. Dipendenti e pensionati sono in genere soggetti a ritenute mensili, seguite dalla dichiarazione annuale nel giugno dell’anno successivo. Le società e gli altri contribuenti d’impresa versano di norma il saldo annuale e due acconti; dal 2026, gli acconti sono pari al 35% entro il 31 agosto e al 55% entro il 30 novembre, calcolati sull’imposta dell’anno precedente. Nei casi indicati di sospensione o cessazione non è dovuto alcun acconto. Gli importi possono essere compensati nel conto fiscale dell’Ufficio Tributario e, in genere, un rimborso chiesto tempestivamente è dovuto entro il 31 ottobre dell’anno successivo tramite SMaC. Per gli scambi con l’Italia, le fatture elettroniche si applicano alle operazioni B2B di cessione di beni e prestazione di servizi secondo le norme sammarinesi pertinenti. Attualmente le operazioni nazionali non sono soggette a un obbligo generale di fatturazione elettronica. Il pagamento dell’imposta monofase e le prove dell’esportazione sono gestiti tramite l’Ufficio Tributario; per le importazioni tramite Poste San Marino, l’imposta può essere pagata al ritiro dell’articolo. L’Ufficio Tributario può verificare le imposte dirette e indirette, confrontare i dati della PA, richiedere documenti e informazioni a controparti e svolgere indagini finanziarie. Una relazione di verifica può portare a un accertamento, ossia a un atto formale di determinazione dell’imposta. I contribuenti hanno diritto a informazioni, a un contraddittorio con l’autorità, all’opposizione o al ricorso e, prima dell’inizio di una verifica, alla correzione o integrazione nei casi consentiti dai termini applicabili. La riscossione può avvenire mediante avviso di pagamento, conto fiscale o ruolo esattoriale. Le sanzioni dipendono dalla violazione. Un errore sostanziale può comportare una sanzione pari al 10% dell’imposta aggiuntiva. Una dichiarazione infedele può comportare una sanzione dal 50% al 100%, oppure dal 75% al 150% quando l’evasione supera EUR 120,000. L’omessa dichiarazione può comportare una sanzione dal 100% al 300%, con un minimo di EUR 500; nel caso speciale in cui siano interessati solo redditi certificati da lavoro dipendente, pensione o reddito catastale, la sanzione è EUR 100. La dichiarazione tardiva costa EUR 400, ridotti della metà se presentata entro 30 giorni. Il ritardato pagamento comporta l’8%, il mancato pagamento il 10% e l’omessa ritenuta il 50%, oltre agli interessi. L’evasione qualificata può comportare anche responsabilità penale tributaria. San Marino partecipa all’assistenza amministrativa reciproca, agli accordi di scambio d’informazioni fiscali, ai trattati contro la doppia imposizione, al FATCA e al CRS. L’Ufficio Centrale di Collegamento (CLO) è l’autorità competente per lo scambio internazionale. Gli istituti finanziari trasmettono elettronicamente al CLO i dati CRS, che in genere vengono comunicati all’estero entro il 30 settembre dell’anno successivo. Il protocollo UE-San Marino del 2025 estende lo scambio automatico d’informazioni sui conti e il DD11/2026 introduce gli obblighi di adeguata verifica delle cripto-attività dal 1 gennaio 2026, con comunicazioni relative all’anno d’imposta 2027 da presentare entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il trattato fiscale con l’Italia è in vigore dal 3 ottobre 2013. Le situazioni transfrontaliere richiedono verifiche distinte di residenza fiscale, luogo di lavoro, stabile organizzazione, Stato della fonte, titolarità effettiva e certificati di residenza. Un frontaliero che si sposta dall’Italia a San Marino può subire imposte in entrambi gli Stati del lavoro e di residenza, con un credito italiano o un’agevolazione speciale secondo la legge italiana. Il solo fatto di vivere o lavorare oltre confine non dà diritto a un beneficio generale previsto dal trattato.
Le imposte a San Marino
Il sistema fiscale di San Marino combina imposte dirette sul reddito, un’imposta indiretta sui beni importati e sui servizi collegati, oltre a imposte di registro, di bollo, immobiliari e oneri speciali. La principale imposta diretta è l’Imposta Generale sui Redditi (IGR): in genere le persone residenti dichiarano il reddito mondiale, mentre i non residenti sono tassati su determinate fonti di reddito sammarinesi. Le imprese pagano l’IGR sugli utili netti e l’imposta monofase viene generalmente applicata all’ingresso dei beni o dei servizi collegati a San Marino, anziché attraverso un’imposta generale sul valore aggiunto a carico del consumatore finale. Dichiarazioni, ritenute, acconti, comunicazione dei patrimoni esteri e scambio transfrontaliero d’informazioni comportano obblighi distinti.
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