Un rapporto di lavoro subordinato è un’attività svolta alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro in cambio di retribuzione. Le principali norme sammarinesi sul lavoro comprendono Legge 17 febbraio 1961 n. 7, Legge 4 maggio 1977 n. 23, Legge 9 maggio 2016 n. 59, Legge 18 febbraio 1998 n. 31, Legge 31 marzo 2010 n. 73, Legge 9 dicembre 2022 n. 164 e successive disposizioni di attuazione. La Legge n. 164/2022 disciplina principalmente il lavoro privato. Il pubblico impiego e il Settore Pubblico Allargato possono essere soggetti a regole aggiuntive. Il Contratto Collettivo di Lavoro, generalmente abbreviato CCL, è un accordo collettivo settoriale scritto. A San Marino esistono CCL per settori quali industria, artigianato, pubblico impiego, commercio, edilizia e servizi. Il CCL deve essere pubblicato e registrato, si applica a tutta la categoria interessata e non può eliminare una condizione contrattuale più favorevole. Stabilisce spesso retribuzioni minime, orario, periodo di prova, condizioni di assunzione, rappresentanza interna e disposizioni specifiche su ferie o preavviso. I datori registrano il CCL applicato tramite il portale pertinente; l’omessa registrazione può comportare una sanzione amministrativa di EUR 250. Il percorso pubblico per trovare lavoro passa da LABOR e dall’UO Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive–Centro di Formazione Professionale, noto come ULPA-CFP. Chi cerca lavoro può inviare il CV online e iscriversi alle Liste di Avviamento al Lavoro. Per iscriversi possono servire informazioni fiscali e familiari, documenti d’istruzione o di qualifica e un certificato penale o una dichiarazione sostitutiva. Chi non registra giornate lavorative deve in genere confermare ogni trimestre l’iscrizione tramite Timbratura Cartellino. In caso contrario può essere cancellato d’ufficio dalla lista e perdere il diritto all’Indennità di Disoccupazione. Non si possono addebitare commissioni di collocamento ai candidati; nel 2026 le comunicazioni d’impiego pertinenti sono generalmente gratuite. Il contratto a tempo indeterminato è la forma prevista come standard. Il contratto a termine deve indicare per iscritto il fondamento e la ragione legittima. In base al Decreto Delegato 30 ottobre 2023 n. 153, la durata massima ordinaria, incluse proroghe e rinnovi, è di 24 mesi e il numero massimo ordinario è quattro. Un contratto a termine di durata superiore a 18 e fino a 24 mesi comporta un contributo aggiuntivo del 3%. Un contratto stagionale può durare fino a nove mesi in un anno. Il superamento del limite applicabile può convertire il rapporto in un contratto a tempo indeterminato. Se il datore non dà il preavviso richiesto prima della scadenza, per i primi 10 giorni aggiuntivi si applica un aumento del 20% e il rapporto viene poi convertito. La comunicazione di mancato rinnovo deve normalmente essere inviata per iscritto almeno 10 giorni prima della scadenza. Dopo più di sei mesi di lavoro può maturare una priorità per un impiego analogo, della durata di tre mesi o di sei mesi dopo un contratto di 24 mesi. La violazione della priorità deve essere contestata entro 60 giorni, seguita da un ricorso giudiziario entro altri 60 giorni. In genere, la contestazione della legittimità di un rapporto a termine ha un termine di 120 giorni. Il periodo di prova è regolato dal CCL applicabile e non può superare sei mesi. Durante la prova, entrambe le parti possono normalmente recedere senza preavviso o indennizzo. Il contratto part-time deve essere scritto e indicare durata e distribuzione dell’orario. In genere, i dipendenti part-time mantengono gli stessi diritti e doveri di quelli a tempo pieno, con retribuzione e benefici calcolati proporzionalmente. Altre forme comprendono lavoro occasionale o accessorio, lavoro tramite agenzia, distacco con consenso per necessità temporanea, lavoro familiare e domestico, lavoro dei pensionati, dei soci o degli amministratori, collaborazione coordinata e lavoro autonomo. Non equivalgono automaticamente a un rapporto subordinato: occorre valutare le modalità concrete di lavoro. Il quadro legale dell’orario prevede un massimo di 48 ore settimanali e otto ore giornaliere, mentre per gli impiegati il limite è di 44 ore settimanali. Gli straordinari richiedono normalmente l’autorizzazione della Sezione Ispettorato del Lavoro e sono limitati a due ore al giorno. La maggiorazione legale per gli straordinari è del 25%. Il lavoro notturno va dalle 22:00 alle 06:00 e dà diritto alla maggiorazione applicabile. Il CCL può prevedere condizioni più favorevoli o specifiche per settore. Per esempio, il CCL del commercio può stabilire una settimana di 40 ore e regole speciali, tra cui un limite annuo di 150 ore di straordinario. San Marino non ha un’unica tariffa nazionale valida per tutte le professioni. La retribuzione deve rispettare il minimo previsto dalla tabella del CCL applicabile o dallo standard legale. A parità di valore del lavoro, donne e uomini hanno diritto alla stessa retribuzione. I datori pagano periodicamente gli stipendi con una busta paga e devono usare un bonifico bancario tracciabile o uno strumento di pagamento equivalente. La gratifica natalizia e l’indennità di anzianità spettano secondo la legge e il CCL applicabili. Importi e tempi esatti dipendono dal settore e dalle condizioni di lavoro. Le norme sulla sicurezza sul lavoro della Legge n. 31/1998 si applicano al settore pubblico e privato, con eccezione del Nucleo Uniformato Guardie di Rocca, della Gendarmeria, della Polizia Civile e della Protezione Civile, soggetti a disposizioni speciali. I datori devono valutare i rischi, tenere aggiornato il DVR, adottare misure di prevenzione, impartire istruzioni e tutelare la salute dei lavoratori. L’RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La Sezione Ispettorato del Lavoro e il Dipartimento Prevenzione vigilano sugli obblighi pertinenti; l’Istituto per la Sicurezza Sociale, o ISS, gestisce l’assicurazione sociale e i relativi servizi per malattia, infortuni sul lavoro, FONDISS e Cassa Ammortizzatori Sociali. Le tutele del rapporto di lavoro comprendono ferie retribuite, riposo settimanale e nei giorni festivi, tutela per malattia e infortunio sul lavoro, protezione della maternità e dei genitori, gratifica natalizia e indennità di anzianità secondo legge, CCL e regole ISS applicabili. L’indennità di disoccupazione e le misure di mobilità sono disciplinate principalmente dalla Legge n. 73/2010. L’accesso alle prestazioni può dipendere dalla disponibilità al lavoro, dalla formazione e da un Patto di Servizio. I lavoratori possono aderire ai sindacati, contrattare collettivamente e scioperare. Tra i sindacati riconosciuti vi sono CSdL, CDLS e USL. La Commissione per il Lavoro è tripartita: comprende rappresentanti del ministero del lavoro, tre rappresentanti dei dipendenti e tre dei datori; il Servizio Minori partecipa per le questioni che riguardano il lavoro giovanile. Esistono CCL e accordi collettivi per i diversi settori e per il pubblico impiego. I datori e i dipendenti hanno inoltre obblighi derivanti dal contratto e dal CCL: pagamento e contributi sociali, sicurezza, registrazione dell’orario, prestazione lavorativa, diligenza, rispetto delle istruzioni legittime, riservatezza e limiti alla concorrenza. Una sanzione disciplinare più grave di un richiamo verbale richiede la contestazione scritta della condotta. Il dipendente ha almeno cinque giorni per rispondere e può ricevere assistenza sindacale. Il datore deve applicare la sanzione entro sei giorni dalla risposta; altrimenti le giustificazioni si considerano accolte. In genere, non si può applicare una sanzione disciplinare dopo due anni. Un contratto a tempo indeterminato può essere cessato solo per giusta causa o giustificato motivo. La comunicazione scritta deve specificare il motivo. Il licenziamento privo di motivo legittimo è nullo; è vietato quello fondato su convinzioni politiche o religiose, libertà di espressione, appartenenza o attività sindacale. L’onere della prova è a carico del datore di lavoro. Il lavoratore può impugnare il licenziamento o chiedere la conciliazione entro 15 giorni presso la Direzione o l’Ufficio del Lavoro. Le parti dovrebbero cercare un accordo entro 10 giorni; di norma segue un ulteriore periodo di 15 giorni per la decisione. Il ricorso è presentato al Commissario della Legge in funzione di Magistrato del Lavoro ed è trattato in via sommaria, senza ulteriori impugnazioni. Se il licenziamento è nullo, si può ordinare il reintegro entro tre giorni e il pagamento degli arretrati. Alla cessazione spetta l’indennità di anzianità. Per i licenziamenti collettivi occorre informare in anticipo il Dicastero del Lavoro e i sindacati. Le trattative durano 10 giorni. Se non si raggiunge un accordo, lo Stato convoca le parti entro otto giorni dalla conclusione della procedura di 25 giorni. La selezione considera anzianità, mansioni o qualifiche e responsabilità familiari. Per un anno il lavoratore può avere priorità per la riassunzione nella stessa funzione; alcuni lavori stagionali sono esclusi. Le controversie individuali e collettive di lavoro possono essere sottoposte alla Commissione Permanente Conciliativa. In genere, il ricorso contro una sua decisione va presentato al Commissario della Legge o Magistrato del Lavoro entro 15 giorni. Nel 2026, le procedure e gli atti relativi alle norme sul lavoro sono in genere gratuiti. I certificati dell’Ufficio per il Lavoro costano EUR 30 in formato cartaceo ed EUR 15 in formato elettronico. Per verificare diritti e obblighi, i documenti di partenza sono il CCL applicabile, il contratto, la busta paga, i dati Labor e le comunicazioni dell’Ufficio per il Lavoro.
Diritto del lavoro a San Marino
Il diritto del lavoro a San Marino disciplina il lavoro subordinato, compresi contratti, orario, retribuzione, sicurezza sul lavoro, rappresentanza collettiva, controversie e cessazione del rapporto. Le regole principali riguardano i dipendenti del settore privato; il Settore Pubblico Allargato è soggetto anche a disposizioni speciali. Gli accordi collettivi settoriali stabiliscono spesso condizioni specifiche su retribuzione, orario, ferie, periodo di prova e preavviso.
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