San Marino non rilascia visti d’ingresso. Chi entra da fuori dell’area Schengen può aver bisogno di un visto Schengen valido e di un timbro d’ingresso, oltre a un passaporto valido o documento di viaggio equivalente. I soggiorni turistici sono generalmente limitati a 90 giorni in un periodo di sei mesi. Lo status turistico non autorizza il lavoro e non dà accesso gratuito a prestazioni sanitarie o sociali. Un soggiorno superiore a 30 giorni richiede in genere un permesso di soggiorno oppure la residenza registrata nel paese. Normalmente il richiedente presenta domanda di persona entro 30 giorni. L’Ufficio Stranieri della Gendarmeria gestisce domande, verifiche d’identità, permessi e controlli. La domanda può richiedere descrizione del soggiorno, fotografie e impronte digitali. Se l’italiano costituisce un ostacolo, possono essere disponibili informazioni o assistenza in inglese, francese, spagnolo, russo, cinese o arabo. Chi soggiorna per più di 30 giorni ha in genere bisogno di un’assicurazione sanitaria, contro gli infortuni, di maternità, d’emergenza e per il rimpatrio. Permessi per motivi specifici riguardano attività come istruzione, sport, cure mediche, assistenza, riabilitazione, riposo, culto, volontariato internazionale, vacanze-lavoro e motivi umanitari. Un permesso per studio dura normalmente fino a un anno ed è rinnovabile. Un permesso sportivo dura generalmente fino a 11 mesi l’anno; gli atleti professionisti possono ottenere un permesso fino a un anno. In genere è vietato un secondo impiego e la violazione può comportare revoca e allontanamento. Per lavorare serve il nulla-osta dell’Ufficio del Lavoro. Un’autorizzazione stagionale o temporanea può durare fino a 12 mesi ed essere rinnovata annualmente entro 30 giorni. Dopo tre rinnovi consecutivi, in genere il lavoratore deve presentare una nuova domanda. Quote e settori ammessi possono cambiare con un Decreto Delegato. Il datore di lavoro deve fornire un alloggio adeguato, comunicare le mansioni e coprire le spese di rientro. I lavoratori frontalieri non hanno bisogno di un permesso di soggiorno sammarinese. Chi possiede un permesso e perde il lavoro può generalmente restare iscritto a una lista speciale fino a tre mesi e avere priorità per il reinserimento lavorativo. I dipendenti titolari di un permesso ricevono parità di trattamento dall’ISS, l’istituto sammarinese per la sicurezza sociale e la salute, nel quadro applicabile. La residenza familiare può riguardare il coniuge e, in base alle condizioni di dipendenza, figli non sposati fino a 25 anni che non convivano con un partner. Possono essere ammessi anche figli con disabilità o studenti. Di norma la domanda va presentata entro 12 mesi dall’immigrazione del familiare sponsor. Occorre dimostrare disponibilità di alloggio adeguato e reddito annuo sufficiente. Il permesso familiare ordinario dura normalmente un anno ed è rinnovabile. Permessi distinti possono riguardare convivenza, responsabilità genitoriale e tutela dei minori. I minori possono accedere all’istruzione e alla formazione professionale. La residenza anagrafica è l’iscrizione nel registro della popolazione, mentre la residenza effettiva indica il vivere realmente nel paese. Dimora abituale indica la casa abituale o il luogo in cui si vive regolarmente. San Marino non ha un titolo generale distinto di residenza permanente equivalente a quello previsto da molti altri paesi. Per la residenza ordinaria si può diventare idonei a richiedere la residenza dopo cinque anni consecutivi di soggiorno effettivo permanente. Alcuni minori possono maturare il requisito prima. La residenza può essere disponibile per coniugi o figli di cittadini sammarinesi, familiari, persone che costituiscono una società e persone che svolgono funzioni dirigenziali o chiave. La residenza elettiva può basarsi su un investimento immobiliare di almeno 500.000 EUR o su un deposito infruttifero decennale di almeno 600.000 EUR in titoli o fondi statali. Questa opzione finanziaria richiede anche un versamento non rimborsabile di 10.000 EUR e un’assicurazione sanitaria. Non consente di lavorare nel Settore Pubblico Allargato né di accedere a contributi statali. La quota annuale è di 50 domande; il permesso iniziale può durare al massimo sei mesi prima del consolidamento della residenza dopo dieci anni. La residenza atipica basata sul regime fiscale è disponibile solo a determinate condizioni, tra cui l’assenza di una residenza fiscale preesistente a San Marino e il possesso di redditi di fonte estera. Prevede un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi netti frontalieri, con minimo di 10.000 EUR e massimo di 100.000 EUR l’anno, oltre a una tariffa di pratica di 1.000 EUR e all’assicurazione. Esclude il lavoro nel settore pubblico e i contributi statali. La quota annuale è di 100 domande e il consolidamento avviene dopo dieci anni. La forma per pensionati riguarda in genere cittadini dell’UE, della Svizzera o di altri stati coperti e richiede reddito annuo lordo di almeno 50.000 EUR o attività mobiliari di almeno 300.000 EUR. L’imposta sostitutiva è del 6%, o del 3% per dirigenti o funzionari idonei di organizzazioni internazionali con reddito di almeno 100.000 EUR. Prevede inoltre una tariffa di pratica di 1.000 EUR, assicurazione e un accordo condizionato d’acquisto o locazione di un’abitazione. Un decreto delegato del 2025 ratificato dal Decreto Delegato 77/2025 stabilisce una quota di 249 domande per la categoria pertinente, salve eccezioni di legge. La residenza fiscale non domiciliata (RFND) è un regime temporaneo di residenza fiscale, della durata da 30 a 150 giorni per anno solare. Richiede alloggio in strutture alberghiere di qualità e non conferisce residenza permanente. La documentazione può comprendere passaporto, certificati di nascita o discendenza, cittadinanza e residenza, documenti di stato familiare, informazioni sui precedenti penali, curriculum, prove di reddito o disponibilità economiche, alloggio, assicurazione e, ove pertinente, piano aziendale, prove di lavoro o investimento. I documenti esteri richiedono in genere traduzione in italiano e apostille o legalizzazione. Di solito i certificati devono essere stati rilasciati da meno di sei mesi; l’autorità può chiedere ulteriore documentazione. San Marino non dispone di una procedura generale formale di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato equivalente al sistema stabilito dalla Convenzione sui rifugiati del 1951 e dal Protocollo del 1967, di cui non è parte. Un’alternativa funzionale è il permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale. Può essere rinnovato ogni anno finché permangono i motivi e consentire accesso al lavoro, ai servizi sanitari ISS e a un sostegno finanziario temporaneo. Per vittime di tratta o violenza può essere necessario il parere favorevole dell’Autorità per le Pari Opportunità. Il permesso speciale rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina nel 2022 era una misura eccezionale e non istituisce una procedura generale di protezione. Per la naturalizzazione sono generalmente richiesti almeno 20 anni di residenza continuativa, registrata ed effettiva. Il periodo può scendere a 10 anni per il coniuge o partner civile di cittadino sammarinese, chi ha adoptio semiplena o il coniuge o partner superstite. Chi risiede a San Marino dalla nascita può presentare domanda dai 18 anni. La Legge 27/2026 ammette la cittadinanza multipla e non richiede di rinunciare a un’altra cittadinanza. In genere occorrono una conoscenza dell’italiano almeno a livello B1 attestata da un certificato riconosciuto o da studi in italiano, inclusi almeno cinque anni di frequenza scolastica, e il superamento di un esame su storia, istituzioni e valori sammarinesi. L’esame costa 30 EUR; il risultato viene rilasciato entro 30 giorni, resta valido senza limiti di tempo e l’esame può essere ripetuto. Superarlo non conferisce la cittadinanza: occorre poi presentare domanda all’Ufficio Stato Civile, che svolge l’esame giuridico e la procedura finale. La tariffa di naturalizzazione è di 300 EUR. Possono applicarsi eccezioni ai requisiti linguistici o d’esame per persone di almeno 80 anni, minori e persone con incapacità fisica o psicologica certificata. Domande o residenze possono essere rifiutate o revocate in caso di procedimento penale pendente per reato intenzionale, condanna superiore a un anno, minaccia all’ordine o alla sicurezza pubblica, espulsione nei dieci anni precedenti, provvedimento di allontanamento, precedente revoca per irregolarità nei dieci anni precedenti, impedimento Schengen, mancanza di dimora abituale o perdita dell’attività o delle condizioni familiari che giustificano la residenza. Documenti falsi possono comportare rifiuto, revoca e responsabilità penale. La segnalazione di allontanamento deve essere inviata al Commissario della Legge entro 48 ore e convalidata entro 96 ore. La persona può restare fino alla convalida e presentare ricorso al Giudice Amministrativo d’Appello entro dieci giorni, ma il ricorso non sospende automaticamente la misura. L’espulsione comporta normalmente un divieto di reingresso di dieci anni, l’allontanamento un divieto di cinque anni. Per rientrare durante tale periodo serve l’autorizzazione del Congresso di Stato. Si applicano ugualmente tutela giudiziaria e diritti fondamentali; durante i provvedimenti pertinenti deve essere fornita una traduzione o un interprete.
Diritto dell’immigrazione a San Marino
Il diritto dell’immigrazione a San Marino disciplina ingresso, soggiorno temporaneo, lavoro, residenza familiare, protezione, forme equivalenti alla residenza permanente e cittadinanza. Chi proviene da fuori dell’area Schengen può aver bisogno di un visto Schengen; per soggiorni superiori a 30 giorni in genere serve un permesso o la residenza registrata. Procedura, prove e diritti dipendono dallo scopo e dalla durata del soggiorno.
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