San Marino applica il principio di legalità: un comportamento può comportare responsabilità penale solo se la legge lo definisce reato; in base al Nuovo Codice Penale, una legge successiva più favorevole può applicarsi retroattivamente. La giurisdizione penale riguarda in genere i reati commessi a San Marino e sulle navi, imbarcazioni da diporto e aeromobili sammarinesi, con ulteriori regole extraterritoriali per i reati elencati, il terrorismo e i reati contemplati dai trattati internazionali. San Marino distingue i misfatti, che richiedono dolo, dai delitti, che possono essere commessi anche per negligenza. Un’omissione può comportare responsabilità quando la persona aveva un obbligo giuridico di agire. Tentativo, legittima difesa, stato di necessità, coercizione, errore e incapacità penale possono incidere sulla responsabilità o sulla pena. Chiunque può segnalare un presunto reato al Commissario della Legge oppure alla Gendarmeria, alla Polizia Civile o a un’altra autorità di polizia. La querela è una denuncia formale per i reati che richiedono l’iniziativa della persona offesa e deve rispettare forma e scadenza applicabili. La polizia trasmette senza indugio le informazioni alla magistratura. Nei casi urgenti, la polizia può mettere al sicuro oggetti e prove, presentare una relazione entro 48 ore e ottenere la convalida giudiziaria entro 96 ore. Nei casi di violenza, la relazione deve essere trasmessa entro 72 ore. Il Giudice Inquirente dirige le indagini preliminari, mentre il Procuratore del Fisco vigila sulla legalità del procedimento e considera anche le circostanze favorevoli all’accusato. Sono necessarie prove acquisite lecitamente. I termini per le indagini sono in genere di 18 mesi per reati punibili con ammenda o arresto oppure con prigionia di primo o secondo grado, 24 mesi per prigionia di terzo o quarto grado, 30 mesi per prigionia di quinto o sesto grado e 36 mesi per pene più elevate; è possibile una proroga motivata fino a quattro mesi. La comunicazione giudiziaria dura normalmente 90 giorni. L’accusato e il difensore hanno ampio accesso al fascicolo e possono presentare documenti, fare istanze, ottenere copie e partecipare, o farsi rappresentare, agli atti pertinenti. Se l’accusato non ha un difensore di fiducia, è disponibile un difensore d’ufficio. Le misure cautelari, come custodia cautelare, arresti domiciliari, divieti di espatrio, obblighi di firma, divieti di contatto o dimora e sospensione dei diritti professionali, pubblici o genitoriali, richiedono gravi indizi e un rischio concreto e attuale. Il tribunale deve applicare la misura sufficiente meno restrittiva. La durata della custodia cautelare e le sue eventuali proroghe dipendono dalla categoria del reato; si può chiedere il riesame di un provvedimento di custodia entro 96 ore, e la decisione segue entro 48 ore. I ricorsi contro le misure cautelari hanno in genere un termine di dieci giorni, eventualmente prorogabile di altri dieci; il ricorso di legittimità ha in genere un termine di 30 giorni. Le sanzioni comprendono la prigionia dal primo all’ottavo grado, da tre mesi a 35 anni, l’interdizione, l’arresto, la multa, la multa giornaliera, l’ammonizione giudiziale, le misure di sicurezza e la confisca. La sospensione condizionale della pena è in genere possibile per pene fino a due anni e può arrivare a tre anni per una persona minore di 18 anni o di almeno 70 anni. In base alla pena e alla valutazione del rischio, le alternative possono comprendere l’affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare, la liberazione condizionale, la semilibertà, il permesso per lavoro o studio e il controllo elettronico. Il Carcere dei Cappuccini è la struttura penitenziaria. Il lavoro in carcere può svolgersi dentro o fuori dalla struttura su disposizione del Giudice dell’Esecuzione; fino alla metà dei guadagni può essere trattenuta per spese processuali, mantenimento o richieste di risarcimento. La Legge 78/2023 e il Regolamento 7/2023 prevedono dignità umana, permanenza dei diritti compatibili con la detenzione, presunzione d’innocenza fino alla condanna, un valido provvedimento di custodia, valutazione del rischio e reinserimento. L’accordo Italia-San Marino del 31 marzo 2022 agevola il riconoscimento e l’esecuzione di sanzioni alternative, affidamento in prova e liberazione condizionale. La persona offesa può consultare il fascicolo, presentare istanze e prove e partecipare a perquisizioni o perizie. Costituendosi parte civile, può chiedere il risarcimento nell’ambito del procedimento penale. Nei casi di violenza contro le donne, sui minori, di genere o domestica, i Servizi Sociali, le forze di polizia, i professionisti sanitari e gli insegnanti hanno obblighi di segnalazione ai sensi della Legge 97/2008 e del Decreto 62/2024. L’Autorità per le Pari Opportunità, l’Unità Operativa Salute Mentale, l’Unità Operativa Tutela Minori e il Giudice Tutelare possono svolgere ruoli specifici. La polizia può allontanare dal domicilio familiare una persona sospettata di violenza, sequestrare armi e organizzare un alloggio protetto tramite i Servizi Sociali. Gli ordini di protezione possono prevedere l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di contatto o di avvicinamento a meno di 500 metri, regole sulle visite e contributi di mantenimento. Nei casi pertinenti sono disponibili riservatezza, audizioni registrate, assistenza psicologica e procedure attente alle esigenze dei minori. La linea di assistenza alle vittime di violenza 0549 994800 è attiva 24 ore su 24. I minori di 14 anni non sono penalmente responsabili. Per le persone dai 14 ai 17 anni, la responsabilità dipende dalla capacità di comprendere e controllare il comportamento, di norma valutata mediante perizia biopsicologica; la pena è ridotta di uno o due gradi. Nei casi appropriati, una persona fino a 21 anni può beneficiare di una riduzione di un grado. Il sistema documentato di San Marino non prevede un tribunale minorile distinto; l’Unità Tutela Minori e il Giudice Tutelare svolgono ruoli specifici nei casi di violenza e protezione. I reati stradali comprendono la guida sotto l’influenza di alcol, droghe, sostanze psicotrope o uso improprio di medicinali. Il limite alcolemico è 0.50 mg/ml; il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti medici comporta la stessa pena. Il reato può comportare arresto di terzo grado, multa o una sanzione alternativa e sospensione della patente di primo grado. I reati digitali comprendono l’accesso non autorizzato a sistemi, l’intercettazione o l’interferenza illecita, il danneggiamento di dati o programmi, la frode informatica, la falsificazione d’identità tramite documenti o firme elettroniche e la diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti. Quest’ultimo reato può comportare prigionia dal primo al terzo grado a seconda delle aggravanti, una multa da EUR 2,000 a EUR 12,000 e confisca. La cooperazione internazionale può comprendere l’estradizione ai sensi della Legge 41/2014 e le richieste di prove o documenti ai sensi della Legge 104/2009 e della Legge 128/2010. L’estradizione richiede la doppia incriminazione ed esclude la discriminazione politica e le pene inumane; ai fini di tale esclusione, il terrorismo non è considerato reato politico. I procedimenti penali devono inoltre rispettare i termini di ragionevole durata: tre anni in primo grado, due in secondo grado e uno in terzo grado, con un massimo complessivo di sei anni. La domanda d’indennizzo si presenta in genere entro quattro mesi e può dar luogo a EUR 1,000–2,000 per ogni anno di ritardo.
Il diritto penale a San Marino
Il diritto penale di San Marino definisce i reati, la responsabilità personale, le indagini, i procedimenti giudiziari, le sanzioni e i diritti delle persone accusate e delle persone offese. Le norme principali si trovano nel Nuovo Codice Penale e nel Codice di Procedura Penale. Il Tribunale della Repubblica di San Marino, il Procuratore del Fisco e i servizi di polizia ripartiscono le responsabilità per indagini, accusa, giudizio ed esecuzione.
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