San Marino non dispone di un unico portale completo sugli animali domestici né di un’autorità unica per tutte le specie. L’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), compresi i suoi servizi veterinari e di sanità pubblica, collabora con il Servizio per il controllo della popolazione canina, le Giunte di Castello, la Polizia Civile e la Gendarmeria. I veterinari privati svolgono gran parte delle attività pratiche di cura e identificazione. Chi acquista o riceve un animale ne assume la responsabilità per salute, benessere e custodia. Un cucciolo non può essere ceduto prima del compimento dei due mesi. Per un acquirente minorenne serve il consenso esplicito dei genitori. Le fonti esaminate non indicano un’autorizzazione generale per la detenzione privata di animali, ma le attività commerciali, i rifugi e i casi speciali possono richiedere una dichiarazione all’U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, personale competente, locali adeguati e un registro dei movimenti degli animali. Prima di prendere un animale, verifica il venditore o allevatore, i documenti veterinari, l’identificazione, lo stato vaccinale e lo stato antirabbico. APAS gestisce un rifugio locale per cani e gatti, ma le condizioni di ingresso e adozione vanno verificate direttamente: l’accoglienza non è automatica. La legge vigente impone di iscrivere i cani nell’Anagrafe canina entro il 30º giorno di età. Il decesso o il trasferimento devono essere comunicati entro 30 giorni. L’identificazione è effettuata da un veterinario o da un servizio ISS, di norma tramite microchip. Una tariffa di riferimento pubblicata è di circa EUR 14, compresi microchip e inserimento nella banca dati, ma la tariffa attuale va verificata. Il percorso della banca dati ISS comprende anche cani, gatti e furetti. Le fonti esaminate non confermano l’obbligo di registrazione universale per i gatti; occorre quindi verificare la procedura applicabile in base all’animale e alla situazione. I proprietari devono fornire cibo e acqua adeguati, soddisfare le esigenze specifiche e comportamentali della specie, consentire un esercizio appropriato, impedire la fuga e garantire un riparo. È vietato tenere gli animali legati in modo sistematico. Sono vietati l’abbandono, i maltrattamenti, l’addestramento doloroso con dispositivi a scossa o a punte e l’allevamento di animali per renderli aggressivi. Gli interventi estetici su coda, orecchie o corde vocali sono vietati, salvo giustificazione terapeutica. I proprietari rispondono dei danni o delle lesioni causati dai loro animali e le autorità competenti possono effettuare controlli, prescrivere misure correttive o sequestrare un animale. Maltrattamenti, abbandono, violazioni del benessere e inosservanza degli obblighi in attività commerciali o rifugi possono comportare sanzioni penali o amministrative. Nelle aree urbane e negli altri luoghi pubblici aperti, i cani possono essere condotti al guinzaglio, lungo non più di due metri. Chi li accompagna deve portare con sé una museruola e usarla quando il rischio rappresentato dall’animale o un ordine dell’autorità lo richiedono. Deve raccogliere le deiezioni e avere con sé gli strumenti necessari. L’ingresso nei locali pubblici dipende da chi li gestisce. I cani devono avere il guinzaglio e, ove richiesto, la museruola; gatti e altri animali viaggiano in un trasportino. I mezzi pubblici seguono queste regole di custodia, mentre un taxi può rifiutare un animale. I cani guida devono essere ammessi. Le regole antirabbiche di San Marino impongono la vaccinazione antirabbica dei cani di almeno sei mesi e la loro registrazione con certificato antirabbico ai sensi della Legge 54/1991. Occorre verificare le comunicazioni, le tariffe e le istruzioni veterinarie aggiornate, perché il materiale esaminato non chiarisce ogni dettaglio amministrativo vigente. In seguito a un morso, il testo vigente della Legge 30.07.2012 n.101 prevede 10 giorni di osservazione e una registrazione dell’aggressione, con possibili misure di addestramento o assicurazione. Un testo precedente del 1991 fa riferimento a 15 giorni, perciò l’autorità veterinaria competente dovrebbe confermare la regola applicabile al singolo caso. Per viaggiare, cani, gatti e furetti necessitano in genere di un microchip prima della vaccinazione antirabbica, di una vaccinazione antirabbica valida e di un passaporto riconosciuto per animali da compagnia di San Marino o dell’UE. La prima vaccinazione antirabbica si somministra a partire dalle 12 settimane di età, seguita da un periodo di attesa di 21 giorni. La Commissione europea considera San Marino un territorio extra-UE con uno status antirabbico equivalente, quindi in genere non è richiesta la titolazione degli anticorpi per entrare nell’UE da San Marino. Restano applicabili le regole del Paese di destinazione, dei Paesi di transito e del vettore; per i viaggi ordinari non commerciali il limite è in genere di cinque animali, salvo eccezioni. I costi ordinari comprendono visite veterinarie, vaccinazioni, cibo, sterilizzazione, assicurazione, pensione e documenti di viaggio e variano a seconda del fornitore e dell’animale. In base al testo precedente del 1991, un cane smarrito o rubato va segnalato entro tre giorni. Se, per cause di forza maggiore, il proprietario non può più tenere un animale, la Legge 54/1991 prevede una procedura di rinuncia che richiede una richiesta di autorizzazione al Servizio per il controllo della popolazione canina, documenti giustificativi e una decisione entro un massimo di 30 giorni. Lo Stato deve predisporre un ricovero temporaneo o permanente e le associazioni possono operare tramite convenzione. La custodia temporanea può durare fino a 30 giorni; al proprietario possono essere addebitati i costi di ricovero, custodia e trattamento. Abbandonare l’animale resta illegale. Le regole sugli animali esotici e sulla CITES non sono state chiarite dalla ricerca locale disponibile e richiedono una conferma presso l’autorità competente.
Animali domestici a San Marino
Tenere animali domestici a San Marino comporta obblighi di identificazione, benessere, salute, custodia in pubblico e viaggio. Per i cani esiste il quadro normativo più chiaro, con registrazione, microchip, vaccinazione antirabbica e obblighi di comunicazione; le regole per gatti e furetti sono più frammentate. I proprietari restano responsabili di prevenire danni, abbandono e fuga, mentre le autorità possono effettuare controlli, imporre misure o sequestrare gli animali.
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